Per il triennio 2019-2021 è stato introdotto, in via sperimentale, un nuovo istituto di riscatto riferito ai periodi non coperti da contribuzione (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, contenuto nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2019, n. 23). È stata, inoltre, definita una diversa modalità di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studi universitari, da valutare nel sistema contributivo, nel caso di domanda presentata fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età.
Questa nuova possibilità è riconosciuta agli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia, ai superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione Separata.
Il provvedimento, inoltre, contiene disposizioni in ordine alla facoltà per i fondi di solidarietà di provvedere al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il diritto a pensione, riscattabili o ricongiungibili e precedenti all’accesso ai fondi di solidarietà stessi.
La circolare INPS 5 marzo 2019, n. 36 fornisce le istruzioni per l’applicazione del beneficio, descrive i soggetti interessati, la durata del periodo riscattato e i requisiti che permettono di conseguire l’anzianità contributiva necessaria per accedere alla pensione.
Nella circolare sono illustrate anche le modalità di versamento e presentazione della domanda di riscatto, i cui termini scadono il 31 dicembre 2021.