Con la circolare INPS 29 marzo 2019, n. 48, l’Istituto fornisce indicazioni in merito ai nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia. Viene inoltre disciplinata la modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni previdenziali previste per la Zona Franca Urbana (ZFU).
Con riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, precedentemente fissata al 31 gennaio 2019, è stata prorogata al 1° giugno 2019.
I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/2010, nonché le attività esecutive da parte degli Agenti della Riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, rimangono sospesi fino al 31 dicembre 2019 e riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Nella circolare si rende nota, inoltre, l’estensione dei periodi di imposta per i quali è concessa l’esenzione. Nel dettaglio, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali – in presenza dei presupposti di legge e fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa – è riconosciuto anche per i periodi di imposta 2019 e 2020.
Si evidenzia, per di più, che viene demandato all’Istituto il compito di disciplinare le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di natura previdenziale previste per la Zona Franca Urbana.