Trattamenti pensionistici e previdenziali: effetti limiti retributivi

Con la circolare INPS 9 maggio 2019, n. 64 l’Istituto fornisce chiarimenti sugli effetti dell’applicazione dei limiti retributivi sui trattamenti pensionistici e previdenziali.

La legge ha fissato, per i titolari di pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, un limite retributivo di 240.000 euro l’anno, con decorrenza dal 1° maggio 2014, come livello remunerativo massimo onnicomprensivo per chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche.


La circolare, in particolare, si rivolge ai casi in cui gli iscritti non percepiscano alcun emolumento a seguito del superamento di questo limite. In questi casi il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che, “a decorrere dalla entrata in vigore delle leggi che hanno introdotto il limite retributivo, il periodo in cui non viene corrisposta una retribuzione assoggettata alla relativa contribuzione non può essere valutato ai fini del calcolo e della liquidazione delle correlate prestazione previdenziali”.

I periodi di attività lavorativa svolti in assenza di retribuzione, pertanto, non concorrono a determinare alcuna anzianità contributiva ai fini pensionistici e previdenziali, vista la non valutabilità di periodi non coperti da contribuzione.

Si precisa, inoltre, che per le sole cessazioni entro il 30 aprile 2014, nel caso in cui la retribuzione di riferimento sia stata ridotta ma non azzerata a decorrere dal 1° gennaio 2014, la stessa costituirà la base di calcolo della pensione e del trattamento di fine servizio.