La legge finanziaria 2018 ha stabilito che i benefici previdenziali riservati ai lavoratori esposti all’amianto, previsti dall’articolo 13, comma 8, legge 27 marzo 1992, n. 257, possano essere attribuiti anche ai soggetti che abbiano prestato attività lavorativa dipendente negli stabilimenti di fibre ceramiche refrattarie.
Con la circolare INPS 19 agosto 2019, n. 119 l’Istituto fornisce le istruzioni operative per l’applicazione della norma. Destinatari del beneficio, a decorrere dal 2018, sono coloro che abbiano lavorato, per almeno dieci anni, anche non consecutivi, nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie, a prescindere dalla forma previdenziale obbligatoria a carico della quale viene liquidata la pensione con il riconoscimento del beneficio.
Il beneficio riconosciuto consiste nella rivalutazione dei periodi di lavoro svolto:
- fino al 30 settembre 2003: per il coefficiente dell’1,5, ai fini del diritto e della misura della pensione;
- successivamente al 30 settembre 2003: per il coefficiente dell’1,25, ai fini della misura della pensione.