La legge 2 novembre 2019, n. 128, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”, ha esteso l’ambito di applicazione delle disposizioni sull’indennizzo per cessazione attività commerciale.
Con la circolare INPS 13 gennaio 2020, n. 4, l’Istituto comunica che possono presentare domanda di indennizzo anche i commercianti che abbiano cessato definitivamente la propria attività dal 1° gennaio 2017 purché, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti necessari.
La circolare, inoltre, fornisce le indicazioni per il riesame delle domande di indennizzo non accolte con l’unica motivazione di aver cessato l’attività in data antecedente il 1° gennaio 2019.
Relativamente a requisiti, condizioni di accesso, modalità di presentazione della domanda, importo del trattamento e incompatibilità restano ferme le istruzioni già fornite con la circolare INPS 24 maggio 2019, n. 77.