La circolare INPS 22 marzo 2019, n. 45 fornisce indicazioni sulle nuove modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare (ANF) per i lavoratori dipendenti di aziende private non agricole e per i loro datori di lavoro.
Le domande presentate dal 1° aprile 2019 dovranno essere trasmesse direttamente all’INPS, in modalità telematica, per garantire il corretto calcolo dell’importo e per assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Le domande già presentate al datore di lavoro fino al 31 marzo 2019 con il modello “ANF/DIP”, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate, ma saranno gestite dai datori di lavoro sulla base delle istruzioni fornite nella circolare.
Al cittadino richiedente saranno inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione.
L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata. Sarà possibile modificare la propria condizione familiare o di reddito presentando, sempre esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF/DIP”.
I datori di lavoro, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019, potranno erogare le prestazioni di assegno per il nucleo familiare, e procedere al relativo conguaglio, sulla base sia di domande cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro entro e non oltre il 31 marzo 2019, sia di domande telematiche presentate all’INPS dal 1° aprile 2019.
Potranno inoltre calcolare l’importo e liquidare gli assegni effettuando il relativo conguaglio, come ultima data, nella denuncia UNIEMENS relativa a giugno 2019.
Denuncia obbligatoria che il datore di lavoro, che svolge la funzione di sostituto d’imposta, invia mensilmente all’INPS.