Con circolare INPS 30 gennaio 2020, n. 10 l’Istituto fornisce istruzioni in merito all’applicazione, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni titolari di assegno di invalidità, del limite ordinamentale.
Il limite ordinamentale, previsto per il collocamento a riposo d’ufficio, non è modificato dall’innalzamento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia.
Considerato che l’assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 1, comma 10, legge 222/1984, sono stati chiesti chiarimenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente ai casi in cui il dipendente decida di non esercitare subito il diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia.
In questo caso l’amministrazione manterrà il rapporto di lavoro fino al compimento del limite ordinamentale di 65 anni. Al raggiungimento di questa età, in considerazione della previa maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, il dipendende potrà essere collocato a riposo, contando sulla conversione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia.
Nella circolare, inoltre, vengono riepilogati i requisiti e le condizioni per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata:
- l’accertamento dello stato di invalidità in misura non inferiore all’80%;
- il compimento dell’età anagrafica (55 anni per le donne, 60 anni per gli uomini) adeguata agli incrementi alla speranza di vita (per il 2019 e 2020, gli incrementi applicati sono pari a 12 mesi);
- la maturazione dell’anzianità contributiva minima di 20 anni nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- il decorso di 12 mesi dalla data di maturazione del requisito (anagrafico, contributivo o sanitario) da ultimo perfezionato.