Dal 1° aprile 2019 l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo deve essere richiesto esclusivamente in modalità telematica, come indicato nella circolare INPS 22 marzo 2019, n. 45.
Fanno eccezione le richieste di prestazione familiare da parte degli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), che continueranno a presentare la domanda al proprio datore di lavoro attraverso il modello cartaceo “ANF/DIP” (cod. SR16).
Per gli impiegati del settore agricolo, invece, valgono le nuove disposizioni descritte nella circolare. Sono inquadrati nel settore non agricolo anche i soci lavoratori delle imprese cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici.
L’Istituto, con la circolare INPS 8 maggio 2019, n. 1777, fornisce ulteriori istruzioni operative e procedurali anche ai fini della compilazione del flusso Uniemens, descrivendo la nuova procedura “ANF DIP”.
La circolare informa anche il lavoratore che l’esito della domanda da lui presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi spettanti saranno visibili accedendo con le proprie credenziali alla sezione “Consultazione domanda”, all’interno dell’area riservata. In caso di esito positivo, il dipendente dovrà comunicarlo al proprio datore di lavoro, il quale avrà accesso ai dati necessari all’erogazione e al conguaglio degli ANF attraverso un’apposita applicazione. Sarà inviato un provvedimento formale solo in caso di reiezione della richiesta.
L’esito sarà visibile, sempre con le stesse modalità, anche ai Patronati che, su delega del cittadino richiedente, hanno provveduto a inviare le domande di Assegno per il Nucleo Familiare.
In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare in un periodo già richiesto, o in caso di modifica delle condizioni che danno diritto all’aumento dei livelli reddituali, il lavoratore interessato dovrà presentare all’Istituto, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse sempre attraverso la procedura “ANF DIP”.
Per il lavoratore dipendente del settore privato o il soggetto titolare del diritto all’ANF che presenta domanda di “ANF DIP”, se privo di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità, è necessario presentare la domanda di autorizzazione tramite la procedura telematica “Autorizzazione ANF” corredata della documentazione necessaria.
Denuncia obbligatoria che il datore di lavoro, che svolge la funzione di sostituto d’imposta, invia mensilmente all’INPS.