Lavoratori Dipendenti (Parto o adozione/affidamento)

CHE COS’È
Il congedo di paternita’ e’ un periodo di astensione dal lavoro riconosciuto al lavoratore dipendente, padre biologico, qualora si verifichino determinate condizioni. Il congedo di paternita’ coincide in tutto o in parte con il congedo di maternita’ che sarebbe spettato alla madre dopo il parto. 

A CHI SPETTA

  • a tutti i lavoratori dipendenti assicurati all’Inps per la maternita’ (apprendisti, operai, impiegati, dirigenti) aventi un rapporto di lavoro in atto all’inizio del periodo di congedo
  • ai lavoratori agricoli a tempo determinato che hanno lavorato per 51 giornate nell’anno precedente quello di inizio del congedo di paternita’ (oppure nello stesso anno del congedo, prima dell’inizio del congedo stesso)
  • ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) che hanno 26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio del congedo di paternita’ oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l’inizio del congedo stesso
  • ai lavoratori a domicilio
  • ai lavoratori LSU o APU (attivita’ socialmente utili o di pubblica utilita’)

COSA SPETTA
Un periodo di astensione dal lavoro che coincide con il congedo di maternita’ dopo il parto non fruito in tutto o in parte dalla madre. Il congedo di paternita’ spetta a far data dalla morte o grave infermita’ della madre, dall’abbandono del figlio da parte della madre oppure dall’affidamento esclusivo del figlio al padre. Il congedo di paternita’ spetta a prescindere dalla circostanza che la madre sia (o sia stata) lavoratrice o meno. In caso di parto gemellare la durata del congedo di paternita’ non varia. 

In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, il padre può sospendere, in tutto o in parte, il congedo post partum (art. 16 bis comma 1), riprendendo nel frattempo l’attivitaà lavorativa e differendo la fruizione del periodo di congedo residuo a partire dalla data di dimissioni del bambino. Tale diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio subordinatamente alla sussistenza della compatibilità della ripresa dell’attività lavorativa con il proprio stato di salute (comma 2 dell’art. 16 bis). 

Durante i periodi di congedo di paternita’ il lavoratore ha diritto a percepire un’indennità economica pari all’80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo mese di lavoro. 

  • in caso di adozioni/affidamenti preadottivi nazionali (legge 184/1983): un periodo di 5 mesi a partire dal giorno successivo all’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato/affidato ed il giorno dell’ingresso stesso
  • in caso di adozioni/affidamenti preadottivi internazionali (legge 184/1983): un periodo di congedo pari a 5 mesi ed il giorno di ingresso in Italia del minore adottato/affidato. Entro il limite di 5 mesi, il periodo di congedo può’ essere fruito, anche parzialmente, prima dell’ingresso in Italia del minore. Il periodo di congedo non fruito antecedentemente all’ingresso in Italia del minore, e’ fruito, anche frazionatamente, entro i 5 mesi dal giorno successivo all’ingresso medesimo. I periodi di permanenza all’estero, non seguiti da un provvedimento di adozione o affidamento validi in Italia, non possono essere indennizzati a titolo di congedo di paternita’ (o maternita’), ma devono essere giustificati ad altro titolo. Per tali periodi di permanenza all’estero la legge ha previsto un congedo non retribuito, ne’ indennizzato
  • in caso di affidamento non preadottivo (legge 184/1983): un periodo di congedo pari a 3 mesi, che possono essere fruiti, anche in modo frazionato, entro l?arco temporale di 5 mesi dalla data di affidamento del minore alla famiglia affidataria.

LA DOMANDA
I lavoratori in possesso di PIN dispositivo possono inviare direttamente la domanda on line collegandosi al sito internet dell’Istituto (www.inps.it) oppure tramite il contact center integrato (numero verde 803 164 gratuito da rete fissa; numero da rete mobile 06164164 con tariffazione a carico dell’utenza chiamante). 

L’invio on line puo’ essere effettuato anche tramite i patronati dell’Istituto. Di tale modalita’ possono avvalersi anche i cittadini non ancora in possesso del PIN. 

La domanda va presentata al proprio datore di lavoro ed all’Inps di residenza (o di domicilio). Nei casi in cui sia necessario valutare la documentazione a corredo della domanda (ad esempio, la grave infermita’ della madre), il lavoratore ? nelle more delle definizione della domanda di congedo di paternita’ – può astenersi dal lavoro a titolo di congedo parentale o ad altro titolo. Ove il congedo di paternita’ fosse riconosciuto, il richiedente potra’ modificare il titolo dell’assenza. 

DOCUMENTAZIONE

  • grave infermita’ della madre genitore: documentazione medica rilasciata dal medico del SSN o con esso convenzionato oppure dal medico privato da sottoporre alla valutazione del CML
  • per attestare la data di affidamento esclusivo del figlio al padre richiedente (art. 155 bis c.c.) il lavoratore ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di affidamento esclusivo emesso dal tribunale dei minori (tipologia, numero, data e autorita’ che ha emesso il provvedimento) oppure ha facolta’ di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi;
  • Per attestare la data di abbandono del figlio successivo al riconoscimento da parte della madre, il lavoratore ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento giudiziario con il quale il tribunale si e’ pronunciato in merito alla decadenza della potesta’ della madre (artt. 330 e 333 c.c.) (tipologia, numero, data e autorita’ che ha emesso il provvedimento) oppure ha facolta’ di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi. Qualora alla data della domanda il provvedimento non sia stato ancora emesso, il padre presenta copia dell’istanza diretta ad ottenere il provvedimento stesso; In caso di mancato riconoscimento del neonato da parte della madre, l’abbandono e’ autocertificato dal padre richiedente (art. 47 del d.p.r. 445/2000)

Documenti ulteriori

  • per i lavoratori a domicilio, dichiarazione del datore di lavoro attestante la data di riconsegna di tutte le merci ed il lavoro affidato, anche se non ultimato, dalla data di inizio del congedo di paternita’

Documenti richiesti per garantire maggiore efficienza e speditezza dell’azione amministrativa

  • per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (colf e badanti), attestazione di pagamento dei contributivi relativi ai 24 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile

La documentazione va allegata telematicamente seguendo le istruzioni indicate nella procedura telematica. L’eventuale certificazione medico sanitaria necessaria all’istruttoria va presentata in originale, o nei casi consentiti dalla legge in copia autentica, direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo raccomandata (art. 49 del dpr 445/2000). 

Adozione o affidamento nazionale (legge 184/1983): 

  • per attestare la data di adozione o affidamento il lavoratore ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di adozione o affidamento emesso dell’autorità competente (tipologia, numero, data e autorita’ che ha emesso il provvedimento) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi;
  • per attestare la data di ingresso in famiglia: il lavoratore ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento dell’autorità competente (tribunale o servizi sociali) da cui risulti la data di effettivo ingresso in famiglia del minore adottato/affidato (tipologia, numero, data e autorità che ha emesso il provvedimento) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi.

Adozione o affidamento internazionale (legge 184/1983):

  • per attestare la data di ingresso in Italia: il lavoratore ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nell’autorizzazione all’ingresso del minore in Italia rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali – CAI – (numero e data dell’autorizzazione) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata dell’autorizzazione stessa al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi. In alternativa è possibile allegare dichiarazione sostitutiva dell’autorizzazione.
  • per attestare la data ingresso in famiglia: il lavoratore ha l’obbligo di allegare copia digitalizzata del certificato dell’Ente autorizzato a curare la procedura di adozione da cui risulti la data di effettivo ingresso in famiglia;
  • nel caso di adozione pronunciata nello stato estero: il lavoratore ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di trascrizione nei registri dello stato civile del provvedimento di adozione emesso dallo stato estero (tipologia, numero, data e autorità che ha emesso il provvedimento) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi. Rimane ferma la possibilità di autocertificare la data di trascrizione del provvedimento ed il Comune nei cui registri di stato civile il provvedimento stesso è stato trascritto.

Affidamento non preadottivo (legge 184/1983):

  • il lavoratore ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di affidamento emesso dell’autorità competente (tipologia, numero, data e autorità che ha emesso il provvedimento) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi;
  • il lavoratore ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento dell’autorità competente (tribunale o servizi sociali) da cui risulti la data di effettivo ingresso in famiglia del minore affidato (tipologia, numero, data e autorità che ha emesso il provvedimento) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi.

A seconda del motivo che ha determinato il congedo di paternità occorre presentare specifica documentazione:

  • grave infermita’ della madre genitore: documentazione medica rilasciata dal medico del SSN o con esso convenzionato oppure dal medico privato da sottoporre alla valutazione del CML
  • per attestare la data di affidamento esclusivo del figlio al padre richiedente (art. 155 bis c.c.) il lavoratore ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento affidamento esclusivo emesso dal tribunale dei minori (tipologia, numero, data e autorita’ che ha emesso il provvedimento) oppure ha facolta’ di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi;
  • per attestare la data di abbandono del figlio successivo, il lavoratore ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento giudiziario con il quale il tribunale si e’ pronunciato in merito alla decadenza della potesta’ della madre (artt. 330 e 333 c.c.) (tipologia, numero, data e autorita’ che ha emesso il provvedimento) oppure ha facolta’ di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi.
  • la rinuncia della madre al congedo di maternita’ e’ resa con dichiarazione di responsabilita’ (art. 47 del d.p.r.445/2000)

Documenti ulteriori

  • per i lavoratori a domicilio, dichiarazione del datore di lavoro attestante la data di riconsegna di tutte le merci ed il lavoro affidato, anche se non ultimato, dalla data di inizio del congedo di paternita’

Documenti richiesti per garantire maggiore efficienza e speditezza dell’azione amministrativa

  • per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (colf e badanti), attestazione di pagamento dei contributivi relativi ai 24 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile

CHI PAGA
Di regola, l’indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro
L’indennità È pagata direttamente dall’Inps ai:

  • lavoratori stagionali a tempo determinato
  • operai agricoli (salva la facoltà di anticipazione dell?indennità, da parte del datore di lavoro, in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato)
  • lavoratori dello spettacolo saltuari o a termine
  • lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (colf e badanti)

Il pagamento diretto e’ effettuato dall’Inps secondo la modalità scelta nel modello di domanda:

  • Bonifico domiciliato presso ufficio postale
  • Accreditamento su conto corrente bancario o postale – libretto postale – carta di pagamento dotata di IBAN

Le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti superiori al limite previsto dalla normativa vigente. In caso di richiesta di accreditamento su coordinate IBAN, È necessario inviare il modello SR163 (disponibile sul sito www.inps.it) all’Inps attraverso la specifica funzionalità di alcuni servizi online del sito www.inps.it riferiti alla prestazione di interesse. Se l’applicativo non contiene tale funzionalità, il richiedente in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dovrà scannerizzare e inviare, il citato modulo alla casella PEC della sede Inps competente per territorio con allegata la copia del documento di identità in corso di validità. Se il richiedente non ha una propria casella PEC, dovrà scannerizzare e inviare il suddetto modello SR163, con allegata la copia di un documento d’identità in corso di validità, da una casella di posta elettronica ordinaria, scrivendo alla casella istituzionale delle Prestazioni a sostegno del reddito della sede Inps competente per territorio. Gli indirizzi PEC e di posta istituzionale della Linea servizio Prestazioni a sostegno del reddito delle Strutture territoriali sono reperibili nel sito www.inps.it, nella sezione “Le Sedi INPS”. In caso di impedimento all’invio on line, il modello può essere consegnato in originale presso la Struttura Inps territorialmente competente, con allegata copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.

Il diritto all’indennita’ si perde qualora trascorra il termine prescrizionale di un anno senza che sia stato effettuato il pagamento dell’indennita’. 

Nei riguardi dell’Inps l’anno di prescrizione inizia a decorrere dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di congedo di paternita’. 

L’anno di prescrizione puo’ essere interrotto dal lavoratore interessato mediante presentazione (prima dello scadere dell’anno) di istanze scritte di data certa volte ad ottenere il pagamento della indennita’. 

Dalla data di presentazione dell’atto interruttivo inizia a decorrere un nuovo anno di prescrizione; pertanto, fino a quando il pagamento non viene effettuato, occorre presentare di volta in volta atti interruttivi della prescrizione. 

Gli atti interruttivi della prescrizione possono essere effettuati anche tramite PEC oppure spediti a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno).