Con la circolare INPS 28 marzo 2019, n. 47 si forniscono istruzioni sulle nuove disposizioni previste dalla legge di bilancio 2019 riguardo alle domande di prepensionamento dei dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici.
La domanda interessa i soggetti che hanno cessato l’attività lavorativa, anche in costanza di fallimento, per i quali è stata accertata la causale di crisi aziendale, collocati in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ( CIGS) in forza di accordi sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015.
I destinatari accedono al prepensionamento con un’anzianità contributiva di 32 anni, aumentata di un periodo non superiore a tre anni, fino a un massimo di 35 anni, maturata entro il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Le modifiche apportate hanno fissato per il 2023 il finanziamento della spesa per i trattamenti pensionistici nel limite di un milione di euro.
Le domande di prepensionamento presentate entro il 2 marzo 2018 possono perciò essere accolte e riesaminate nel limite di spesa di tre milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e nel limite di un milione di euro per il 2023.