Nel corso degli ultimi anni si è sviluppato un contenzioso, giunto sino al terzo grado di giudizio, su alcune tematiche connesse alla gestione delle misure in favore dei lavoratori di pubblica utilità, di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280. Le questioni di maggiore criticità hanno riguardato la rivalutazione dell’assegno ASU e il riconoscimento della contribuzione figurativa per i lavoratori di pubblica utilità.
A tal proposito è stato interessato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha recepito il principio enunciato dalla Corte di Cassazione secondo il quale i lavori socialmente utili comprendono tutte le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, ben descritti dall’articolo 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.
I lavori di pubblica utilità, dunque, sono riconducibili alla medesima tipologia di attività e alla medesima finalità dei lavori socialmente utili di cui costituiscono una specifica.
Applicando l’orientamento dalla Suprema Corte, il Ministero ha convenuto circa l’opportunità che sia l’incremento dell’assegno, sia la rivalutazione dello stesso siano applicati anche ai lavori di pubblica utilità in quanto “lavori socialmente utili” secondo la definizione fissata dal legislatore.
Il messaggio 12 giugno 2019, n. 2212, fornisce indicazioni in merito alla rivalutazione dell’assegno ASU e al riconoscimento della contribuzione figurativa per i lavoratori di pubblica utilità.