Con il messaggio 13 gennaio 2020, n. 78, l’Istituto indica le modalità di versamento dei contributi sospesi nei territori del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e del 2017. Sono coinvolti i soggetti che, avendo fruito della sospensione, entro il 15 gennaio 2020 devono riprendere i versamenti alle regolari scadenze e pagare, anche a rate, i relativi importi.
A tal fine sono specificate le modalità di applicazione del regime de minimis alla riduzione dell’onere contributivo, puntualizzando che l’agevolazione contributiva relativa alla quota a carico del datore di lavoro può essere riconosciuta soltanto all’esito degli obblighi di registrazione sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).
Nelle more della registrazione della misura sul RNA da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché della predisposizione da parte dell’Istituto del modulo telematico contenente la richiesta per la riduzione contributiva ai fini della concessione dell’aiuto e della successiva implementazione sul RNA, il versamento dei contributi previdenziali dovrà essere effettuato nella misura del 100%, per la quota a carico del datore di lavoro, e nella misura del 40%, per la quota a carico del dipendente, senza applicazione di sanzioni e interessi, con una delle seguenti modalità:
- pagamento in unica soluzione entro il 15 gennaio 2020;
- rateizzazione del debito, fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 15 gennaio 2020.
Per i datori di lavoro domestico è prevista una particolare deroga.
Nel messaggio vengono indicate le modalità di versamento dei contributi sospesi per:
- aziende con dipendenti;
- artigiani e commercianti;
- liberi professionisti e committenti della Gestione Separata;
- aziende agricole assuntrici di manodopera e lavoratori agricoli autonomi;
- datori di lavoro domestico;
- aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla gestione pubblica.